LOTITO E LA LAZIO DEFERITI

Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi

procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare

Nazionale:

A. il Dott. Claudio LOTITO, all’epoca dei fatti, Presidente del CdA della Lazio S.p.A.,

- per aver omesso di trasmettere alla procura gli atti e i documenti richiesti, in violazione di

cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. e all’art. 8, comma 1 C.G.S.:

- per essersi avvalso dell’attività dell’agente sig. Riccardo Petrucchi, ed aver corrisposto per

la medesima attività un compenso alla società Pluriel Limited, di cui il Petrucchi era legale

Rappresentante anziché all’agente personal-mente, per la stipulazione del contratto di

prestazione sportiva con il calciatore sig. Mauro ZARATE, in violazione dell’art. 1, comma

1, del C.G. S, degli artt. 4, comma 2 e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in

vigore all’epoca dei fatti,

- per aver conferito l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. Scouting)

alla società VAN DIJK e non ad un Agente di calciatori personalmente, in violazione

dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del

Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti:

- per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato (società VAN DIJK)

nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai

fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico

riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, in violazione dell’artt. 1, comma 1 e

10, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti

vigente all’epoca dei fatti ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento

dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi:

- per aver perfezionato il contratto, per l’acquisizione del calciatore CRUZ, non

personalmente con un Agente di Calciatori, ma con una società, in violazione di cui all’art.

1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento

Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti:

B. il Sig. Riccardo PETRUCCHI, Agente calciatori F.I.G.C.,

- per non aver fornito informazioni unitamente ai documenti richiesti dall’Ufficio della

Procura Federale, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 19,

commi 3 e 9, del Regolamento Agenti vigente al tempo dei fatti in contestazione

- per aver operato quale agente di calciatori nell’interesse della società Lazio nell’ambito

della stipula del contratto con il calciatore Mauro ZARATE, con incarico assunto senza

ottenere e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto

con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e per aver percepito il compenso in virtù

di un accordo pattuito con la Pluriel Limited, di cui era legale rappresentante e non

personalmente, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., degli artt. 4, comma 2, 10,

comma 1 e 12, commi 1 e 7, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei

fatti,

C. la società S.S. LAZIO S.p.A.

- per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio

Presidente e Legale Rappresentante, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S.

 FORCING - Registrazione N° 383 del 7 ottobre 2010 

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