NESSUNA MULTA PER LA LAZIO IN SERIE A

 

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
rilevato che un gruppo di sostenitori della Soc. Lazio, al 39° del primo tempo, indirizzavano ai sostenitori di altra Società un coro costituente espressione di discriminazione razziale;
considerato che la maggioranza degli altri sostenitori ha immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale biasimevole comportamento;
ricorrendo, con efficacia esimente, le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a) b) e d) CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Lazio in relazione al
comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori.

 FORCING - Registrazione N° 383 del 7 ottobre 2010 

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