OMESSA DENUNCIA PER LAZIO-GENOA

F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale - 
 
7) La determinazione delle sanzioni
In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma
1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le
circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione
deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti
suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il
campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.
In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro,
assumano specifico rilievo:
- quanto a CASSANO: la violazione dell’art. 1 CGS, così derubricata l’originaria
incolpazione;
- quanto a FERRARIO: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara
Lecce-Lazio del 21.05.2011, così derubricata l’originaria incolpazione;
- quanto a MAURI: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Lazio-
Genoa del 14.05.2011, così derubricata l’originaria incolpazione;
- quanto a ZAMPERINI: la partecipazione agli illeciti sportivi relativi alle gare Lazio-Genoa
del 14.05.2011 e Lecce-Lazio del 21.05.2011, considerate, da una parte, le aggravanti
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della
pluralità di illeciti, e, dall’altra, la continuazione con violazioni precedentemente
sanzionate;
- quanto alla soc. LECCE: la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di
denuncia commessa in relazione alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011 dal tesserato
Ferrario;
- quanto alla soc. LAZIO la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di
denuncia commessa in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011 dal tesserato
Mauri, considerata l’attenuante dell’idonea attività di prevenzione attuata dalla Società,
puntualmente documentata.
Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.
In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene
opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di
applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come
punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi
espressamente previsti dalla normativa.
8) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione:
A) proscioglie dagli addebiti contestati:
- BENASSI Massimiliano;
- MILANETTO Omar;
- MAURI Stefano, limitatamente alle contestazioni di cui all’art. 1, comma 1, e 6, comma 1,
CGS di cui ai capi 2 e 6 del deferimento, nonché dalla contestazione di cui all’art. 7,
commi 1, 2 e 5 di cui al capo 5 del deferimento;
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F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2013-2014
- ROSATI Antonio;
- ZAMPERINI Alessandro, limitatamente alle contestazioni di cui all’art. 1, comma 1, e 6,
comma 1, CGS di cui ai capi 2 e 6 del deferimento;
- la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa;
B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- GERVASONI Carlo, ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, squalifica per mesi 2 (due);
C) infligge le seguenti sanzioni:
- CASSANO Mario: squalifica per 4 (quattro) mesi;
- FERRARIO Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 5 del deferimento nella
fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi;
- MAURI Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1 del deferimento nella
fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi;
- ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 2 (anni) anni;
- Società U.S. LECCE Spa: ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila);
- Società S.S. LAZIO Spa: ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila).

 FORCING - Registrazione N° 383 del 7 ottobre 2010 

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