STATUTO LAZIO
CAPO IV – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Art. 24 COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, del suo Presidente e del Vice Presidente, spetta
all’assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge. L’assemblea nomina
altresì tre componenti supplenti.
Alla minoranza è riservata l'elezione di due componenti effettivi e di un supplente.
La nomina del Consiglio di sorveglianza avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono
elencati mediante un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di consigliere effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di consigliere supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che
ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle
società controllanti e controllate dalla Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.