STATUTO MODIFICATO

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Lazio tenutasi il 18 novembre 2010 ha apportato numerose modifiche allo Statuto sociale. Come è noto, lo Statuto è il documento che contiene le norme relative al funzionamento della società, quindi lo strumento regolatore della vita della Società.

Il Consiglio di Gestione ha dichiarato che le modifiche proposte “rispondono in linea di massima alla necessità di procedere all’opportuno adeguamento dello Statuto alla normativa vigente”. Oltre alle proposte che sicuramente rispondono a tale obiettivo, segnaliamo che tra le modifiche proposte si riscontrano le seguenti:
- l’ampliamento dell’articolo 3 per ricomprendervi l’attività di commercializzazione di beni recanti il marchio della Società e per svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo;
- una modifica all’art. 24 per ridurre il numero di componenti del Consiglio di Sorveglianza spettanti alle minoranze, ora ridotti ad un membro effettivo e ad un membro supplente, mentre prima erano due membri effettivi ed uno supplente;
- un’ulteriore modifica all’art. 24 limitando le possibilità di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza ai soli casi di giusta causa, mentre prima potevano essere revocati per qualunque ragione.

Commentiamo queste tre modifiche allo Statuto.

L’ampliamento dell’art. 3 serve soprattutto per consentire alla Lazio di produrre e pubblicare il periodico “Lazio Style 1900 – Official Magazine” (la cui uscita è prevista per il 25 novembre) e, successivamente, un canale radiofonico ed un canale televisivo, che dovrebbero cominciare a trasmettere il prossimo 9 gennaio. L’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha già autorizzato la diffusione via satellite del programma televisivo denominato “Lazio Style”, mentre l’autorizzazione per le trasmissioni via radio è stata richiesta ma non è stata ancora ottenuta.

La prima modifica all’art. 24 indubbiamente riduce il peso dei rappresentanti delle minoranze degli Azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. Ricordiamo che il Consiglio di Sorveglianza è l’organismo che nomina il Consiglio di Gestione (oggi composto da Lotito e Moschini) e che assorbe in sé tutte le funzioni che nei sistemi societari tradizionali (in contrapposizione con il sistema dualistico utilizzato dalla Lazio) sono attribuite al Collegio Sindacale e molte di quelle che sono attribuite all’Assemblea degli Azionisti, tra cui l’approvazione del bilancio d’esercizio.
La norma modificata è legittima poiché è in linea con quanto previsto dall’art. 148 del Testo Unico di Finanza, ma introduce una evidente riduzione del peso delle minoranze. Vero è che nelle ultime due assemblee in cui sono stati eletti i consiglieri di sorveglianza le minoranze non sono state in grado di presentare liste di candidati per cui allo stato la modifica apportata non produce effetti immediati sostanziali; tuttavia, mantenere la clausola come era, avrebbe rappresentato un segno di rispetto verso le minoranze in quanto tali, lasciando loro quella rappresentanza che da sempre è prevista nello Statuto della Lazio. 
L’altra modifica apportata all’art. 24 riguarda la possibilità di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza solo per giusta causa, mentre prima la revoca era possibile in qualunque caso. Questa modifica ha determinato la richiesta della CONSOB di una esplicita relazione sul punto.
Secondo quanto espresso dal Consiglio di Gestione, tale modifica serve a rafforzare l’indipendenza del Consiglio di Sorveglianza.
da LAZIOFAMILY

 FORCING - Registrazione N° 383 del 7 ottobre 2010 

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